I ciclisti possono finalmente tirare un sospiro di sollievo grazie al nuovo decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Questo decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce le nuove regole per l'uso e le caratteristiche delle strutture amovibili come portabici, portabagagli e portasci installate sui veicoli della categoria M1.
Cosa Cambia per l'Uso dei Portabici da Gancio Traino
Le strutture amovibili, fissate posteriormente e montate sul gancio di traino, dovranno ora rispettare specifiche normative per garantire la sicurezza stradale e la conformità alle leggi in vigore. Una buona notizia per tutti gli automobilisti e ciclisti: non sarà più necessario aggiornare la carta di circolazione del veicolo.
Obblighi e Condizioni per l'Installazione del Portabici
L'installazione del portabici o di altre strutture simili è consentita senza modificare la carta di circolazione, a condizione che vengano rispettati alcuni requisiti fondamentali:
- Limiti di peso: rispetta i limiti di peso del veicolo e del gancio di traino.
- Dispositivi di sicurezza: le strutture devono essere equipaggiate con dispositivi di illuminazione, segnalazione visiva e un alloggiamento per la targa, in conformità al regolamento UNECE n. 26.
- Omologazione: il portabici deve essere omologato e dotato di marchio di conformità, con istruzioni di montaggio fornite dal produttore.
Norme per i Dispositivi Supplementari
I dispositivi di illuminazione e segnalazione installati sulle strutture devono essere identici a quelli posteriori del veicolo, ad eccezione della luce di arresto centrale. Questi dispositivi possono essere raggruppati in unità omologate, secondo il regolamento UNECE n. 48. Inoltre, l’alloggiamento per la targa deve rispettare le specifiche tecniche definite dal regolamento europeo 2021/535.
Regole di Utilizzo per i Portabici da Gancio Traino
Le strutture amovibili, come i portabici e i portasci, possono estendersi fino a 30 centimetri oltre la larghezza del veicolo, ma sempre oltre la posizione dei fanali posteriori. Le sporgenze del carico devono comunque rispettare le norme del Codice della Strada. È inoltre possibile utilizzare la targa originale del veicolo o una targa ripetitrice, come previsto dall’art. 100 del Codice della Strada. L’utente deve verificare che la struttura sia correttamente installata e che i dispositivi siano perfettamente funzionanti.
Entrata in Vigore e Validità delle Normative
Il decreto, firmato a Roma il 19 dicembre 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2025, è già operativo. Le nuove disposizioni offrono maggiore chiarezza e sicurezza per gli utenti di portabici da gancio traino, semplificando l’uso di queste strutture e garantendo il rispetto delle normative europee e italiane.